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Corso FER - Aggiornamento

244,00 €
Tasse incluse

Corso FER -Corso Online 

Quantità

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Il corso è rivolto a professionisti che svolgono attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti serviti da pompe di calore, sistemi solari termici, sistemi solari fotovoltaici, sistemi geotermici a bassa entalpia, caldaie, caminetti.

Il D.Lgs. 28/11, noto anche come “Decreto Rinnovabili”, ha introdotto un sistema di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (nello specifico: caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore).

Esiste obbligo di effettuare questi corsi per il mantenimento dei requisiti di cui al DM 37/08.

Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 2176 vengono definiti i passaggi formativi per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” (Fonti Energia Rinnovabile).

Sono stati introdotti 2 tipi di percorsi formativi: CORSO BASE di 80 ore e CORSO DI AGGIORNAMENTO di 16 ore con validità triennale.
Il percorso formativo varia a seconda della data (3 agosto 2013) di nomina del Responsabile Tecnico e dei requisiti tecnico-professionali di cui è in possesso.

In mancanza di tale adempimento, le imprese (già abilitate ai sensi del DM 37/2008 per l’attività su impianti tradizionali) che già operano o intendono operare su impianti impianti alimentati da Fonti Energie Rinnovabili, non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria sugli impianti FER.

Il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su detti impianti.

Scuolartigiani si è attivata per organizzare i relativi corsi che, quindi, dovranno essere frequentati dal Responsabile Tecnico (colui che possiede i requisiti abilitativi) e NON potrà essere delegato nessun altro a tale obbligo; si sottolinea che i corsi validi per soddisfare tale adempimento saranno solo quelli posti in essere da Enti di Formazione accreditati dalla Regione Puglia: attenzione, quindi, ad eventuali altri percorsi effettuati da soggetti non idonei.

Al termine dei percorsi formativi verrà effettuata la comunicazione in Camera di Commercio per aggiornare le relative visure camerali; di conseguenza le imprese che non adempiranno a tale obbligo non potranno più proseguire l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).

Data la diversa tipologia di impianti previsti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore) sono individuati quattro standard specifici a valle di un Modulo unico propedeutico:

- biomasse per usi energetici
- pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione acs
- sistemi solari termici
- sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.

Chi deve frequentare il corso di aggiornamento?

– Responsabili Tecnici abilitati in accordo al DM 37/08 art. 4 lett. a) b) c) d) già nominati alla data del 3 agosto 2013 sono automaticamente abilitati all’installazione di impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile ma devono frequentare il corso di aggiornamento di 16 ore obbligatorio ogni 3 anni – prima scadenza entro 03/08/2016.
– Gli operatori con abilitazione conseguita dal 4 agosto 2013:
l Responsabili Tecnici abilitati in accordo al DM 37/08 art. 4 lett. c) devono frequentare il corso base di 80 ore.
l Responsabili Tecnici abilitati in accordo al DM 37/08 art. 4 lett. a) b) d) devono frequentare il corso di aggiornamento di 16 ore obbligatorio ogni 3 anni – prima scadenza entro 3 anni dalla nomina.

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